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Procedimento minorile e protrazione delle misure cautelari oltre i termini consentiti dalla legge - Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., 19 novembre 2021, n. 35460

Nel caso di specie, un magistrato,  era incolpato dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art.1, e art. 2, lett. a) e g), per avere, nell'esercizio delle funzioni di Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Roma, in conseguenza dell'omessa previsione ed adozione di un efficace sistema di controllo e continuo monitoraggio dei termini delle misure cautelari in atto nei procedimento a lui assegnati, violato i doveri di diligenza e correttezza, determinando l'indebita protrazione delle misure coercitive in atto nei confronti di due minori: relativamente al primo addebito, per l'indebita protrazione, per giorni 10, della misura della permanenza in casa applicata ad un minore di anni 16; quanto al secondo addebito, per l'indebita protrazione per giorni 16 della misura cautelare della permanenza in comunità applicata ad un altro minore di 16 anni.
Secondo gli Ermellini, la sentenza impugnata erroneamente ha escluso la stessa sussistenza dell'illecito disciplinare, ritenendo che la protrazione per alcuni giorni delle rispettive misure cautelari irrogate, in conseguenza dell'omissione dell'effettuazione del doveroso controllo e dell'adozione di un efficace sistema di monitoraggio sui termini delle misure cautelari in atto, in un caso anche per l'erronea fissazione del termine della misura cautelare al 4 novembre 2013 anzichè al 19 ottobre 2013, non potesse integrare l'elemento costitutivo dell'illecito disciplinare di aver arrecato all'uno e all'altro minore un ingiusto danno in ragione della privazione sofferta alla libertà personale di ciascuno al di fuori dei limiti, anche temporali, stabiliti dalla legge.



Francesca Ferrandi



Mercoledì, 24 Novembre 2021
Giurisprudenza | Minori | Diritto penale minorile | Legittimità
Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., 19 novembre 2021, n. 35460; Pres. Cassano, Rel. Cons. Napolitano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Anche la misura cautelare personale della permanenza in casa, come del collocamento in comunità presentano un rilevante e decisivo carattere o contenuto della limitazione personale del minore, tale da giustificare di per sè un trattamento comune alle altre misure custodiali, a ciò facendo conseguire l'interpretazione dell’art. 275 c.p.p., comma 2 bis, inserito dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 4, secondo cui non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza penale possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, come norma riferibile anche alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste nel procedimento minorile.


Minori – Tribunale penale minorile – Procedimento minorile – Disciplinare magistrati; Rif. Leg. D.Lgs. n. 109 del 2006 e art. 275 c.p.p.

autore: Ferrandi Francesca