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Inammissibile la questione di legittimità  costituzionale sui diritti riservati alla persona non coniugata residente in Italia relativa alla possibilità  di adottare un minore straniero - Ufficio stampa della Corte Costituzionale - Comunicato del 23 novembre 2021

Nella camera di consiglio del 23 novembre 2021, la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza di rimessione del Tribunale per i Minorenni di Firenze del 26 ottobre 2020 ritenendo non sussistente, il contrasto tra l'art. 29-bis, L. n. 184 del 1983 e l'art. 117 della Costituzione con riferimento all'art. 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nella parte in cui, non fornendo un quadro normativo chiaro in relazione ai diritti riservati alla persona non coniugata residente in Italia, (ivi compresa la possibilita' di presentare dichiarazione di disponibilita' ad adottare un minore straniero al Tribunale per i minorenni del distretto in cui ha la residenza e chiedere che lo stesso dichiari la sua idoneita' all'adozione piena).
Secondo il Tribunale fiorentino, il contrasto fra la norma indicata nella Legge adozione non consentirebbe di orientare le proprie scelte in funzione di effetti giuridici prevedibili, determinando cosi' una interferenza indebita nella vita privata, in violazione dell'art. 8 CEDU. L'oggetto del giudizio era infatti, riferito alla norma di cui all'art. 29-bis, L. n. 184 del 1983, che costituisce impedimento alla valutazione di idoneita' piena o legittimante di persone non coniugate che dichiarano la propria disponibilita' all'adozione di minori stranieri (al di fuori dei casi particolari di cui all'art. 44, L. n. 184 del 1983).
In quella sede, il Tribunale fiorentino ha:
1. dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29-bis, L. n. 184 del 1983 per contrasto con gli articoli 3, 24 e 117 della Costituzione, quest'ultimo con riferimento all'art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nella parte in cui non prevede che anche la persona non coniugata residente in Italia o, quanto meno, il cittadino italiano non coniugato residente in Italia, possa presentare dichiarazione di disponibilita' ad adottare un minore straniero al Tribunale per i minorenni del distretto in cui ha la residenza e chiedere che lo stesso dichiari la sua idoneita' all'adozione e per l'effetto rigetta la questione di legittimita' costituzionale;
2. dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29-bis, L. n. 184 del 1983 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione con riferimento all'art. 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nella parte in cui non consente anche alla persona non coniugata di orientare le proprie scelte in funzione degli effetti giuridici che conseguono a un quadro normativo sufficientemente certo, non disciplinando in modo esplicito i diritti riservati alla persona non coniugata residente in Italia, ivi compresa la possibilita' di presentare dichiarazione di disponibilita' ad adottare un minore straniero al Tribunale per i minorenni del distretto in cui ha la residenza e chiedere che lo stesso dichiari la sua idoneita' all'adozione piena.
Valeria Cianciolo