inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Sussiste violazione degli obblighi di assistenza familiare anche laddove al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria solo l'altro genitore - Tribunale di Chieti, sent. 15 settembre 2021

Si ringrazia l'Avv. Antonella Capretti Presidente della sezione ONDIF di Chieti e l’Avv. Marta Vacca per la segnalazione del provvedimento

Martedì, 12 Ottobre 2021
Giurisprudenza | Merito | Diritto penale minorile | Mantenimento dei figli | Minori Tribunale di Chieti
Tribunale di Chieti, sentenza 15 settembre 2021; Est. M. Sacco per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La condotta del genitore che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, nel quale resta assorbita la violazione meno grave prevista dall’art. 570-bis c.p. Inoltre, il fatto che al sostentamento del minore abbiano provveduto altri soggetti, ivi compreso l’altro genitore, non vale ad escludere la configurabilità del reato, poiché, come noto, la sostituzione del soggetto obbligato non elimina lo stato di bisogno del soggetto passivo ma ne costituisce prova.


Diritto penale della famiglia – Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Mantenimento dei figli Minori; Rif. Leg. Art. 570, comma 2, n. 2, c.p.

autore: Ferrandi Francesca