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Alterazione di stato e mancata dimostrazione dell'elemento psicologico del reato - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 21 giugno 2021, n. 24250

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 21 giugno 2021, n. 24250; Pres. Di Stefano, Rel. Cons. Rosati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il reato di alterazione di stato richiede, quale elemento psicologico, il dolo. Tale elemento non si ravvisa, però, in presenza di una “zona grigia” nell’indagine dello stesso, che non consente di affermare, con il necessario grado di credibilità, che gli imputati si fossero rappresentati come seria l’ipotesi di un concepimento del nascituro fuori dal matrimonio e che, denunciandolo come loro figlio, abbiano anche soltanto accettato il rischio di alterarne lo stato. (Nel caso di specie, l’addebito mosso agli imputati era quello di aver falsamento attestato come nato dalla loro unione il figlio in realtà concepito dalla donna con un altro uomo, costituitosi parte civile nel processo).

Alterazione di stato – Dolo – Elemento psicologico – Sussistenza - Prova; Rif. Leg. Art. 567 c.p.

 

autore: Ferrandi Francesca