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La relazione del coordinatore non si sovrappone alla relazione del CTU. Tribunale di Verona 14 maggio 2021

Mercoledì, 26 Maggio 2021
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | mediazione | Merito Sezione Ondif di Verona
Tribunale di Verona, sent. n. 1045/21, del 14 maggio 2021, est. Dott. Francesco Bartolotti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Nel confermare la domiciliazione di una minore presso l'abitazione paterna, previa declaratoria di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, il tribunale scaligero ha utilizzato tra gli elementi di valutazione le risultanze di una complessa consulenza tecnica e di un successivo monitoraggio, nonchè di una relazione di un coordinatore genitoriale, nominato proprio all'esito della consulenza tecnica.

Il collegio, tuttavia, pur non addentrandosi nell'ambito delle osservazioni proposte da una delle parti in ordine alla natura ed efficacia delle conclusioni espresse dal coordinatore genitoriale in ambito psico-diagnostico, si sofferma a delimitare gli ambiti di operatività della citata figura e dei suoi elaborati. Si osserva, infatti, che le competenze e le valutazioni di questa figura non possono sovrapporsi o sostituirsi alle considerazioni espresse nell'ambito di una CTU. Il coordinatore genitoriale infatti non rappresenta una figura regolamentata dalla legge; pertanto la sua relazione finale, ancorché autorizzata da entrambi i genitori, attesa l'assenza di una regolamentazione di legge delle sue funzioni e la mancanza delle garanzie del pieno rispetto dei diritti di difesa e del contraddittorio, non potrà considerarsi sostitutiva della CTU.

 

* Su segnalazione dell'avv. Marika De Bona, associato ONDIF sez. di Verona

autore: Fossati Cesare