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Rapporto tra azione revocatoria e trust familiare - Corte d'Appello Milano, Sent., 17 aprile 2020

Venerdì, 7 Maggio 2021
Giurisprudenza | Merito | Trust - Dopodinoi Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello Milano, Sent., 17 aprile 2020 – Pres. Rel. Marchetti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che l’atto avente natura dispositiva è quello attraverso cui il bene conferito è intestato al trustee, ciò non comporta tuttavia che la domanda revocatoria debba necessariamente indirizzarsi verso questo negozio e non possa, invece, essere utilmente proposta nei confronti dell’atto istitutivo del trust, “in quanto l’inefficacia dell’atto istitutivo, conseguente al vittorioso esperimento di un’azione revocatoria, comporta pure l’inefficacia dell’atto dispositivo”.
La domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ. diretta avverso atti istitutivi di trust i quali constino di una parte istitutiva e di un'altra dispositiva, contenente l'elenco dei beni conferiti, è tesa ad ottenere la revoca di tutte le disposizioni patrimoniali effettuate con i trust e dunque utilmente formulata, come dimostrato dalla circostanza che l'elenco dei beni conferiti è riportato nelle conclusioni. L'istituzione di un trust che abbia la finalità di assolvere agli obblighi familiari di mantenimento non configura l'esimente dell'adempimento di un debito ai sensi dell'art. 2901, co. 3, cod. civ. 
Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, siffatto trust ha natura gratuita. (Si ricordi che tale qualificazione rileva per l’individuazione del regime di revocazione applicabile, il quale, in caso di atto oneroso, richiede la c.d. partecipatio fraudis del terzo).

 

Trust – Trust familiare - Azione revocatoria – Rif. Leg. art. 2901, 3 co., cod. civ. 

autore: Cianciolo Valeria