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Successione. Ai fini della comoda divisibilità , occorre tener conto dell'intera massa dei beni da dividere - Cass. civ., Sez. II, Ord., 12 febbraio 2021, n. 3694

Lunedì, 1 Marzo 2021
Cass. civ. Sez. II, Ord., 12 febbraio 2021, n. 3694 – Pres. D’Ascola, Rel. Cons. Criscuolo Cass. civ. Sez. II, Ord., 12 febbraio 2021, n. 3694 – Pres. D’Ascola, Rel. Cons. Criscuolo

Ai fini della comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e destinazione degli immobili, ma occorre - soprattutto - tener conto dell'intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti. Ne consegue che, allorché l'asse ereditario comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche di valore inferiore alla quota di spettanza, salvo attuare il pareggio con l'operazione di conguaglio ovvero se, pur non essendo possibile frazionare comodamente l'immobile in tante parti, corrispondenti al numero ed alle quote dei condividenti, alcuni di questi richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all'ammontare complessivo delle loro quote giacché, in questo caso, la divisione è resa possibile dal minore frazionamento dell'immobile.

Successione – Divisione – Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredita' - Immobili non divisibili - Rif. Leg. artt. 720 e 1116  cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria