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Rettificazione del sesso. Non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio - Trib.di Vicenza, sent. 26 giugno 2020 n. 1342

La sentenza del Tribunale vicentino costituisce il naturale approdo di quella che è un’evoluzione culturale ed ordinamentale tesa al riconoscimento del diritto all’identità di genere che fa parte del diritto all’identità personale, come tale incluso fra i diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della Cedu).  
Fino al 2015, la giurisprudenza di merito maggioritaria riteneva necessario l'intervento chirurgico (v. App. Bologna, 20 marzo 2013 e Trib. Salerno, 1 giugno 2010, www.articolo29.it, 2013; Trib. Vercelli, 12 dicembre 2014; Trib. Roma, 18 luglio 2014 e 7 novembre 2014, inedita; Trib. Brescia, 15 ottobre 2004 tutte in Banca Dati Pluris on Line), anche se talvolta si è assistito ad una maggiore apertura verso la possibilità di una modifica anagrafica in assenza dell'intervento sui caratteri sessuali primari, sia pure spesso in ragione di alcune peculiari circostanze (come ad esempio, qualora motivi di salute rendessero l'intervento non consigliabile: ex multiis, v. Trib. Roma 18 ottobre 1997, in Dir. fam. pers., 1998, 1033; Trib. Roma, 22 marzo 2011, n. 5896, Fam. min., 7, 2011; Trib. Rovereto, 3 maggio 2013, www.articolo29.it; ma anche recentemente, Trib. Roma, 6 agosto 2013, 11 febbraio 2014 e 31 maggio 2016; Trib. Siena 12 giugno 2013; Trib. Napoli, 16 maggio 2014, n. 24; Trib. Grosseto, n. 1206 del 2015, Trib. Bologna n. 450 del 2016).
Nel luglio del 2015, la Corte di Cassazione per la prima volta ha ritenuto possibile che il percorso di modifica anagrafica possa definirsi senza intervento chirurgico, perché non sempre essenziale, in quanto la rimozione dei caratteri sessuali primari svilisce l'integrità psico-fisica della persona, cuore dello sviluppo della personalità individuale e sociale, rispetto alla certezza delle relazioni giuridiche (Cass., Sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138).
Viene così data alla legge 14 aprile 1982, n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) una lettura costituzionalmente orientata. Lettura alla quale appena qualche mese dopo, si è allineata la Consulta, con la pronuncia 20 ottobre 2015, n. 221, sostanzialmente riprendendo le posizioni della sentenza della Cassazione sopra richiamata.
Questo mutamento accolto dalla Corte Costituzionale, dalla Cassazione e dalla CEDU, fa leva anche sulla mancanza di un riferimento testuale alle modalità chirurgiche, attraverso le quali realizzare la rettificazione del sesso, ritenendo l’intervento di rimozione dei caratteri sessuali primari solo una possibilità. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali ha una funzione di garanzia del diritto alla salute, se sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità causi un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
Valeria Cianciolo

Martedì, 6 Aprile 2021
Giurisprudenza | Rettificazione di sesso | Codice Etico | Merito Sezione Ondif di Vicenza
Tribunale di Vicenza, sent. 26 giugno 2020 n. 1342 - Pres. Caparelli; Rel. Sollazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, deve ritenersi non obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Difatti, l’acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Pertanto, il ricorso alla modificazione dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.


Rettificazione del sesso - Presupposti - Non obbligatorietà dell’intervento chirurgico - Acquisizione di una nuova identità di genere - Diritto alla salute – Rif. Leg. artt. 1 e 3 L. 14 aprile 1982, n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso); artt. 2, 3, 32 e 117, comma 1, Cost.

autore: Cianciolo Valeria