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L'annullamento del trust rende privi di effetto sia l'atto di trasferimento sia quello di costituzione del trust - Trib. di Parma, sent. 17 dicembre 2019

Trust - Patto di famiglia

Lunedì, 6 Aprile 2020
Giurisprudenza | Trust - Dopodinoi | Successioni | Merito Sezione Ondif di Parma
Tribunale di Parma, sent. 17 dicembre 2019 - Pres. Rel. Sinisi - per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’art. 1442 cod. civ. riguarda non soltanto il caso in cui il contratto sia stato stipulato direttamente dall'incapace, ma anche quello in cui il contratto sia stato concluso dal rappresentante legale senza le autorizzazioni degli organi tutelari prescritte dalla legge per il compimento, in nome del minore, di alcune categorie di atti giuridici.

L'annullamento del trust rende privi di effetto sia l'atto di trasferimento, relativamente a tutti i beni in esso contemplati, sia quello di costituzione del trust, trattandosi nel caso di specie, di cespiti (da reputare come) mai usciti dal patrimonio del de cuius in quanto tali rientranti nell'asse ereditario.

Trust - Trust autodichiarato - Unicità soggettiva di trustee e settlor - Patto di famiglia - Distinzione - Incapacità - Rif. Leg. artt. 320, 375, 424, 737, 768-bis, 1442 cod. civ.; art. 2 L.364/1989

 

autore: Cianciolo Valeria