Necessario il controllo di legalità nei trasferimenti immobiliari. Cassazione, 21 gennaio 2020 n. 1202
L'autentica del notaio sugli accordi che compongono la crisi familiare e prevedono trasferimenti immobiliari richiede le verifiche di regolarità e corrispondenza dell'immobile alle risultanze dei registri.
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Ogni qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 6, conv. in L. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo D.L. n. 132 del 2014, art. 5, comma 3, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3.
Al notaio è attribuito il compito di assicurare il controllo pubblico, dovendo egli attestare la coerenza dei dati catastali con le risultanze dei registri immobiliari e con lo stato di fatto dell'immobile.
autore: Fossati Cesare
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