La PAS non è riconosciuta dalla comunità scientifica, l'ascolto del minore compete al giudice. Corte di Cassazione, 16 maggio 2019 n. 13274
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Separazione giudiziale - affidamento e collocamento del figlio - forte avversione del minore verso un genitore - condotta alienante - collocamento temporaneo in una struttura educativa terza - affido esclusivo al genitore alienato - incarico ai servizi di programmare e garantire il rientro del minore presso il genitore e la gestione dei turni di responsabilità dei due genitori. Adesione della Corte d'Appello alla diagnosi di sindrome da alienazione parentale - situazione di sofferenza del bambino - acceso conflitto genitoriale - serio rischio di compromissione importante dello sviluppo emotivo.Il Giudice è tenuto a verificare il fondamento scientifico di una diagnosi quando questa presenta devianze dalla scienza medica ufficiale.Ascolto del minore - effettuato da neuropsichiatra infantile in sede di CTU - art. 315-bis cc - obbligatorietà dell'ascolto condotto dal giudice - caratteristica strutturale del procedimento - nullità del procedimento.L'ascolto diretto da parte del giudice è necessario in quanto da spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda.
autore: Fossati Cesare
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