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Linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica

Venerdì, 17 Maggio 2019
Notizie | Diritto penale della famiglia
Linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica Linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica

Lo scorso 29 aprile, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, sulla scorta della Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 2018 "Sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica", ha adottato le Linee guida relative al ruolo del Pubblico Ministero nei rapporti col Tribunale Civile in presenza di reati di violenza domestica (artt. 69 e 70 c.p.c.), entrate in vigore il 15 maggio 2019 per il circondario di Tivoli.

Le linee guida approntate dalla Procura di Tivoli, sono disposizioni organizzative e di raccordo tra il settore penale e quello civile impegnati sul fronte dell'allarmate situazione della violenza domestica, con riferimento precipuo ai reati di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori, lesioni aggravate da rapporti di coniugio e parentela e per i quali vi sia in corso un procedimento civile di separazione, divorzio o relativo ai minori.

Tali disposizioni sono solo l'inizio di un percorso volto a dare maggiore e concreta attuazione alla Convenzione di Istanbul e alla normativa nazionale sul contrasto alla violenza di genere e alla tutela dei minori.

La Procura di Tivoli è un'importante apri pista ed un esempio di impegno nel contrasto a questo dilagante fenomeno; sul sito web della Procura di Tivoli è stata anche approntata una sezione dedicata al tema "contrasto alla violenza di genere" dove è possibile trovare e scaricare tutte le relazioni sulle attività della Procura per il contrasto alla violenza di genere nonché le Direttive alla polizia giudiziaria.

Le scopo principale delle linee guida è quello di "colmare il difetto di conoscenza dei giudici della causa civile di separazione, divorzio o affidamento di minori ed i magistrati che contemporaneamente procedono ad indagini per maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale che vedono coinvolte le medesime persone".

L'oggetto delle linee guida, come meglio specificato all'art. 1 sono le "disposizioni organizzative sul ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti civili di separazione, divorzio e relativi ai minorenni e, dunque nei rapporti col Tribunale civile (giudice istruttore e Tribunale collegiale), in particolare in presenza di situazioni di violenza domestica".

L'art. 2 è interamente dedicato al ruolo del Pubblico Ministero e più precisamente prevede che quest'ultimo:

  • eserciti l'azione civile ai sensi dell'art. 69 c.p.c. e qualora vengano ravvisate condotte violente potrà chiedere:

  1. la decadenza dalla responsabilità genitoriale di colui che esercita la violenza (ex artt. 330-336 c.p.c.);

  2. l'adozione di provvedimenti consentiti ai danni del genitore che esercita la violenza.

  • intervenga nelle cause matrimoniali ex art. 70  c.p.c. fornendo al tribunale cognizioni sulla situazione familiare oggetto del procedimento.

  • intervenga attivamente al procedimento civile mediante partecipazione all'udienza o deposito di memorie, atti e/o documenti del procedimento penale non coperti dal segreto investigativo.

All'art. 3 sono disposti i provvedimenti organizzativi volti a garantire una tempestiva cognizione, di eventuali procedimenti civili di separazione, divorzio etc., per i quali sia pendente una notizia di reato per reati di maltrattamento, violenza sessuale e/o atti persecutori: la polizia giudiziaria, all'atto della ricezione della notizia di reato, accerterà dalla vittima se è pendente uno dei procedimenti civili indicati, successivamente il dirigente dell'Ufficio Primi Atti dovrà annotare sulla scheda della notizia di reato da sottoporre al magistrato l'esistenza del procedimento civile dopodichè il personale dell'Ufficio centralizzato iscrizioni annoterà sulla copertina del fascicolo l'eventuale esistenza di un procedimento civile. Di tali adempimenti si occuperà la Segreteria del Magistrato qualora provveda alla formazione del fascicolo o lo riceva dopo la richiesta di convalida dell'arresto da parte del pubblico ministero di turno.

L'art. 4 prevede che il magistrato assegnatario del procedimento penale trasmetta al Tribunale civile: a) nella fase delle indagini preliminari, gli atti che ritenga ostensibili, b) in ogni caso, l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (dopo la sua esecuzione) e i successivi provvedimenti dell'incidente cautelare; in ogni caso, la richiesta di rinvio a giudizio e i provvedimenti successivi all'esercizio dell'azione penale.

L'art. 5 dispone che il Procuratore della Repubblica, titolare degli Affari Civili, curi di assicurare l'opportuno raccordo con i magistrati assegnatari dei procedimenti penali  collegati a procedimenti civili del tipo di quelli sopra indicati.

L'art. 6 rubricato "Richieste del Tribunale alla Procura" prevede che il Tribunale possa essere riscontrato con sollecitudine e urgenza sia quando, avendo cognizione di un procedimento penale in corso, chieda alla Procura della Repubblica la trasmissione di atti o informazioni,  sia quando trasmetta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., notizie di un reato procedibile d'ufficio risultanti dagli atti di causa.

Delle consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale si occupa l'art. 7, specificando che, in tal caso il Procuratore della Repubblica, dovrà trasmettere ogni informazione utile e valuterà ogni opportuna iniziativa ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Sulle disposizioni relative ai minorenni e alle vittime vulnerabili i due commi dell'art. 8 dispongono che per i fascicoli provenienti dal Tribunale per i Minorenni e dalla relativa Procura o in ogni caso in cui la Procura della Repubblica ne venga a conoscenza, il Procuratore della Repubblica o il magistrato assegnatario valuterà l'eventuale iniziativa in ordine alla decadenza o limitazione dalla capacità genitoriale (330 e 333 c.c.), ove pendente procedimento civile di separazione, divorzio, modifica, ecc.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede che, per l'ascolto dei minorenni e di vittime vulnerabili nell'ambito dell'udienza civile, la Procura della Repubblica metta a disposizioni del Tribunale gli appositi locali dedicati.

Nell'art. 9 è prevista la possibilità che, ove ritenuto opportuno, il Procuratore della Repubblica o il magistrato assegnatario del procedimento penale possano richiedere la trattazione in via d'urgenza della causa civile e, a tali fini, il difensore che rappresenta nella causa civile la vittima di violenza di domestica, dopo la iscrizione a ruolo del ricorso, possa presentare al Procuratore della Repubblica o al magistrato assegnatario del procedimento penale apposita istanza.

Infine l'art. 10 prevede che, dopo un anno dall'entrata in vigore delle linee guida, si verifichi l'attuazione delle stesse e si proceda agli opportuni aggiornamenti sulla base dell'esperienza.

Questa breve disamina sulle nuovissime linee guida operative approntate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli vuole essere di aiuto a chi quotidianamente si trova a dover affrontare questi delicati temi ed è un punto di partenza da cui, ci auguriamo, prendano spunto tutti i Tribunali e le Procure di Italia al fine di adottare provvedimenti per incrementare la collaborazione tra i diversi settori e autorità coinvolti nel campo della violenza domestica.

Avv. Paola Trombetta

Co responsabile Sezione Genova Ondif

autore: Zadnik Francesca