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L'interesse del minore va contemperato con altri valori irrinunciabili, la sua realizzazione può trovare soluzioni differenziate. Corte di Cassazione SSUU, 8 maggio 2019 n. 12193

Corte di Cassazione SSUU, 8 maggio 2019 n. 12193 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ricorso avverso il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento estero - attribuzione dello status di genitori a due padri - figli generati mediante maternità surrogata - legge 19 02 2004 n. 40. 
La Corte d'Appello di Trento aveva accolto la domanda con ordinanza 23 02 2017: compatibilità con l'ordine pubblico internazionale - principi supremi e fondamentali della Carta costituzionale - rilievo prevalente alla tutela dell'interesse superiore del minore - diritto del minore alla conservazione dello status di figlio - favor filiationis.
Per le Sezioni Unite: 
1) trattasi di controversia di stato, il contraddittorio è con il sindaco e il Ministero dell'Interno.
2) il PM è litisconsorte necessario, ma non ha potere di impugnazione.
3) il padre non biologico non può agire in rappresentanza dei figli.
4) nozione di ordine pubblico: sempre più marcato riferimento ai valori giuridici condivisi dalla comunità internazionale contra norme imperative interne.
A differenza del precedente Cass. n.19599/2016 che aveva ad oggetto lo status di figlio di due donne, l'una partoriente, l'altra donatrice di ovociti, il presente caso - afferente due uomini - è riconducibile alla surrogazione di maternità, espressamente vietata.
L'ordine pubblico internazionale non può ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprende principi e valori interni, purché fondamentali e irrinunciabili. 
Il bilanciamento degli interessi è attuato dal legislatore.
Occorre tener conto di variabili più complesse e in particolare degli altri strumenti idonei a consentire la costituzione di un legame giuridico con il genitore intenzionale: l'adozione in casi particolari ex art. 44 comma 1, lett. d) L. 184/1983.

autore: Fossati Cesare