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La pronuncia delle SSUU in materia di parametri di assegno divorzile rende necessaria la rivalutazione dei casi pendenti. Cass. 23 aprile 2019, n. 11178.

Giovedì, 2 Maggio 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
23 aprile 2019, n. 11178 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le risultanze sulla base delle quali veniva disposto l'an ed il quantum dell'assegno divorzile prima della disposizione nomofilattica delle Sezioni unite del 2018 in materia debbono ora, secondo la Suprema Corte, essere sottoposte a riesame, alla luce dei richiamati principi della Suprema Corte, del complessivo quadro fattuale desumibile dall'istruttoria svolta, con esplicita possibilità per le parti di essere rimesse nei poteri di allegazione e prove conseguenti al menzionato dictum delle Sezioni Unite.

Dopo l'intervento delle Sezioni unite le interpretazioni delle modalità e dei presupposti sulla base dei quali disporre il contributo economico debbono per forza essere riviste. Per queste motivazioni, dato che nel caso di specie la corte territoriale aveva tenuto conto solo della notevole disparità reddituale dei coniugi e della inadeguatezza dei redditi della moglie, inadeguate a mantenere solo con le sue modeste risorse un tenore di vita in qualche misura analogo a quello della convivenza coniugale, la Cassazione ritiene non più adeguate tali indicazioni al fine dell'individuazione della spettanza e della quantificazione dell'assegno, e rinvia alla corte territoriale in diversa composizione per far derivare l'accertamento di quel diritto da una ponderazione unitaria di tutti i criteri presi in considerazione dalle ultime interpretazioni delle Sezioni Unite.

autore: Zadnik Francesca