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Le Linee Guida di Milano per la redazione degli atti introduttivi dei giudizi in materia di famiglia

Venerdì, 29 Marzo 2019
Prassi - Protocolli | Processo civile
Il testo delle Linee Guida di Milano - 14.03.2019 Il testo delle Linee Guida di Milano - 14.03.2019
Il modello di ricorso per separazione giudiziale Il modello di ricorso per separazione giudiziale
Il modello di ricorso per divorzio Il modello di ricorso per divorzio
Il modello di ricorso coppie non matrimoniali Il modello di ricorso coppie non matrimoniali
Il modello disclosure Il modello disclosure

Siglate a Milano il 14 marzo 2019 le Linee Guida per la redazione degli atti, nel segno della trasparenza, della rivelazione leale di tutta la situazione patrimoniale delle parti nei giudizi sulla crisi familiare, con il dichiarato intento di evitare l'esasperazione del conflitto.
Il documento è stato sottoscritto dal Tribunale, dalla Corte d'Appello, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano.
Richiamata la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25.01.1996, con l'auspicio che le parti si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la questione dinnanzi ad un'autorità giudiziaria.
Sono inoltre richiamati, con una portata ed un significato più pregnanti, gli obblighi di lealtà, probità e buona fede.
Gli atti introduttivi devono essere redatti secondo modelli che consentano di mettere in evidenza tutti i dati fondamentali, utili a comprendere il quadro della situazione familiare.
Gli schemi suggeriti nella redazione degli atti sono diretti a fornire al giudice il maggior numero di informazioni possibili fin da subito.
L'esposizione dei fatti non deve contenere giudizi e men che meno una svalutazione delle figure genitoriali.
Per gli atti complessi è raccomandato un abstract - ovvero una sintesi, nonché un indice degli argomenti.    
Il modello della completa disclosure, improntato ai principi di verità e trasparenza delle informazioni, deve consentire al giudice di venire a conoscenza di tutte le informazioni reddituali e patrimoniali necessarie ad assumere una decisione equa.
Il comportamento omissivo della parte sarà valutato dal giudice, il quale dalla mancata o incompleta compilazione del modulo relativo alla situazione economica, potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 II comma c.p.c.

autore: Fossati Cesare