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La difficile individuazione del presupposto impositivo nella costituzione di trust. Corte di Cassazione 15 gennaio 2019 n. 734

Venerdì, 29 Marzo 2019
Giurisprudenza | Trust - Dopodinoi | Legittimità
Corte di Cassazione, Sez.V, Ordinanza 15.01.2019 n.734 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di tassazione del trust alla V sezione della Corte di Cassazione da tempo si confrontano opposti orientamenti.
La questione è se l'atto istitutivo del trust sia annoverabile tra gli atti onerosi, da tassarsi in misura proporzionale, o tra gli atti a titolo gratuito, da tassarsi in misura fissa.
L'orientamento maggioritario sostiene che il momento impositivo si realizza con l'attribuzione dei beni a favore dei beneficiari finali, in quanto il trasferimento del bene dal settlor al trustee avverrebbe a titolo gratuito e non determina effetti traslativi. Solo con il reale trasferimento di beni o diritti si avrebbe il reale arricchimento dei beneficiari. Secondo questa impostazione il momento impositivo sarebbe posticipato (Cass. 17.01.18 n. 975; Cass. 26.10.16 n. 21614; Cass. 18.12.15 n. 25478).

L'orientamento minoritario, al quale accede questa pronuncia, sostiene che l'imposta istituita con l'art. 2, comma 47 del d.l. 262/2006 si applica ai vincoli di destinazione, nel cui novero rientra il trust.
Solo nei casi di trust auto dichiarato non si avrebbe l'effetto traslativo e pertanto neppure la donazione indiretta e l'atto sconterebbe soltanto l'imposta fissa di registro.

autore: Fossati Cesare