Assegno di divorzio applicabile anche in tema di scioglimento dell'unione civile, con i parametri fissati dalle Sezioni Unite 18287/2018. Tribunale di Pordenone, 13 marzo 2019
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Il Tribunale di Pordenone, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di una procedura per lo scioglimento dell'unione civile ai sensi della legge 76/2016, alla prima udienza di comparizione delle parti rileva non applicabile al caso l'autorizzazione alle parti a vivere separate, né lo scioglimento della comunione, stante il mancato richiamo all'art. 2 della legge 55/2015.Viceversa ritiene opportuno applicare, anche per ragioni di parità di trattamento, all'assegno attribuibile a seguito dello scioglimento dell'unione civile, gli stessi criteri interpretativi espressi dalla Cassazione SS.UU. 18287/2018 per il giudizio di divorzio.Il Giudice valorizza a questo fine anche la fase della convivenza "di fatto" della coppia.Nel caso di specie viene apprezzato il criterio perequativo per la perdita di chance, mentre la breve durata del rapporto non consente di utilizzare la componente compensativa.Il Tribunale precisa altresì che il provvedimento provvisorio è emesso sul presupposto che la partner dell'unione civile abiti ancora l'abitazione condivisa; l'eventuale rilascio costituirebbe motivo di rimodulazione dell'assegno.
autore: Fossati Cesare
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