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Non rileva come artificio e raggiro la condotta dell'uomo che promette alla propria amante di sposarla una volta ottenuto il divorzio. Cass. pen. del 27 febbraio 2019 n. 9654

Cass. pen. del 27 febbraio 2019 n. 9654 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La condotta perpetrata per 15 anni da parte di un uomo che promette alla propria amante di sposarla e di costruire una vita con lei, facendosi dalla stessa mantenere con piccoli prestiti e regali, non costituisce illecito penale. Secondo la Corte infatti il comportamento, seppur censurabile, dell'uomo, non integrerebbe alcun artificio o raggiro e non gli avrebbe procurato alcun ingiusto profitto con altrui danno. Non è possibile sanzionare penalmente il fingere sentimenti per qualcuno che li prova davvero, anche se ciò provoca un comprensibile squilibrio emotivo nella persona che si è sentita danneggiata da tale condotta.

autore: Zadnik Francesca