Non rileva come artificio e raggiro la condotta dell'uomo che promette alla propria amante di sposarla una volta ottenuto il divorzio. Cass. pen. del 27 febbraio 2019 n. 9654
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La condotta perpetrata per 15 anni da parte di un uomo che promette alla propria amante di sposarla e di costruire una vita con lei, facendosi dalla stessa mantenere con piccoli prestiti e regali, non costituisce illecito penale. Secondo la Corte infatti il comportamento, seppur censurabile, dell'uomo, non integrerebbe alcun artificio o raggiro e non gli avrebbe procurato alcun ingiusto profitto con altrui danno. Non è possibile sanzionare penalmente il fingere sentimenti per qualcuno che li prova davvero, anche se ciò provoca un comprensibile squilibrio emotivo nella persona che si è sentita danneggiata da tale condotta.
autore: Zadnik Francesca
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