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Provvedere all'acquisto di alcuni generi alimentari per alcuni mesi dopo la separazione non significa provvedere ai figli. Cass. Pen. del 22 febbraio 2019 n. 8047

Venerdì, 22 Febbraio 2019
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Cass. Pen. del 22 febbraio 2019 n. 8047 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Condanna confermata ex art 570 c.p. per il padre di tre figli minori che dopo la fine della relazione con la loro madre non ha mai provveduto al loro mantenimento eccetto che per alcuni episodi in cui avrebbe acquistato per loro alcuni generi alimentari ma solo per 4 mesi.

I giudici hanno ritenuto che "la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsauna condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga entrambi i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando loro i mezzi di sussistenza"(sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, Rv. 261871). Hanno inoltre ritenuto provato lo Stato di bisogno dell'ex coniuge, rinvenendone la conferma proprio nella necessità della stessa di ricorrere a lavori saltuari ed all'aiuto di terzi per provvedere alle esigenze dei figli. Conseguentemente, in modo del tutto coerente, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, i giudici hanno ritenuto sussistente il reato contestato nei confronti del figlio maggiore sino al compimento della maggiore età dello stesso.

autore: Zadnik Francesca