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Ai fini della rettifica di sesso anche di minore rilevano la sua identità, i suoi bisogni. Tribunale di Genova 17 gennaio 2019

Venerdì, 1 Febbraio 2019
Giurisprudenza | Rettificazione di sesso | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, IV sez., sentenza n. 153 del 17.01.2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Domanda di mutamento di sesso da femminile a maschile per la figlia minore presentata dai genitori. Disforia di genere. Autorizzazione alla presentazione della domanda da parte del Giudice Tutelare.
Audizioni dei genitori e della minore: corrispondenza della domanda dei primi con l'autodeterminazione della figlia, in conformità alle norme sul consenso informato di cui alla legge 22.12.2017 n. 219. Art. 3: il soggetto minorenne ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione.
Le domande di rettifica di sesso anagrafico e di adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico sono state formulate dai genitori onde assicurare il benessere psicofisico della figlia.
La legge 162/1982 nel subordinare la rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri sessuali non specifica se sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari ovvero sia necessaria la modifica di quelli primari. Nel solco di Cassazione 15138/2015 e Corte Costituzionale 221/2015: la l. 164/1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo che conferisce rilievo non più solo agli organi genitali esterni, bensì anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU.

autore: Fossati Cesare