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Ai fini dell'assegno divorzile si devono comparare i redditi netti degli ex coniugi. Corte di Cassazione, 14 gennaio 2019 n. 651

Mercoledì, 16 Gennaio 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. 14 gennaio 2019 n° 651 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Dopo la sentenza delle SSUU 18287/2018 è divenuto indispensabile cercare di comprendere quali siano i dati di fatto che concorrono in concreto al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno divorzile. Nel caso venuto in esame alla Suprema Corte, la Corte d'Appello aveva considerato solo i redditi lordi del marito, attribuendo al mutuo da lui contratto per l'acquisito di nuova abitazione una valenza esclusivamente reddituale, senza considerare gli oneri economici che ne derivavano. Del pari non era stata attribuita rilevanza all'assegno attribuito a favore dei figli. La sentenza impugnata viene cassata, previo richiamo espresso alla sentenza Cass. 18287/2018, in quanto entrambi gli aspetti sopra considerati vanno ad incidere, anche in modo rilevante, sulle capacità economiche della parte che lo eroga e la comparazione di dati non omogenei non può considerarsi corretta.

autore: Fossati Cesare