Ai fini dell'assegno divorzile si devono comparare i redditi netti degli ex coniugi. Corte di Cassazione, 14 gennaio 2019 n. 651
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Dopo la sentenza delle SSUU 18287/2018 è divenuto indispensabile cercare di comprendere quali siano i dati di fatto che concorrono in concreto al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno divorzile. Nel caso venuto in esame alla Suprema Corte, la Corte d'Appello aveva considerato solo i redditi lordi del marito, attribuendo al mutuo da lui contratto per l'acquisito di nuova abitazione una valenza esclusivamente reddituale, senza considerare gli oneri economici che ne derivavano. Del pari non era stata attribuita rilevanza all'assegno attribuito a favore dei figli. La sentenza impugnata viene cassata, previo richiamo espresso alla sentenza Cass. 18287/2018, in quanto entrambi gli aspetti sopra considerati vanno ad incidere, anche in modo rilevante, sulle capacità economiche della parte che lo eroga e la comparazione di dati non omogenei non può considerarsi corretta.
autore: Fossati Cesare
Giovedì, 18 Aprile 2024
Il giudizio sul quantum del mantenimento dei figli deve tener conto della ... |
Martedì, 27 Febbraio 2024
Assegno di mantenimento ed insussistenza ab origine in capo all'avente diritto - ... |
Giovedì, 21 Dicembre 2023
La Cassazione fa il punto sulla quota di TFR spettante all’ex coniuge ... |
Mercoledì, 20 Dicembre 2023
Accordi negoziali fra i coniugi validi anche senza omologazione del giudice - ... |