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I provvedimenti di conferma delle disposizioni della fase presidenziale non sono reclamabili nanti altro giudice. Tribunale di Bari, sent. del 22 Novembre 2018

Sabato, 12 Gennaio 2019
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Merito
Tribunale di Bari, sent. del 22 Novembre 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non sono reclamabili né alla Corte di Appello né al Collegio del Tribunale i provvedimenti di conferma delle disposizioni presidenziali nei giudizi di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'art 709 c.p.c. ultimo comma infatti ammettela tutela delle posizioni giuridiche tramite la previsione della loro revoca o modifica nanti il solo giudice istruttore per razionalizzare il procedimento ed evitare la moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale.

autore: Zadnik Francesca