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La costituzione di nuova convivenza di fatto fa definitivamente venire meno il contributo economico dell'ex coniuge anche se non sfocia in nuove nozze. Cass. del 18 dicembre 2018 n. 32871.

Sabato, 29 Dicembre 2018
Giurisprudenza | Convivenze | Legittimità | Merito
Cass. del 18 dicembre 2018 n. 32871. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Corretta la revoca dell'assegno divorzile all'ex moglie che ha instaurato una nuova convivenza more uxorio con requisiti di stabilità e progettualità non rilevando a nulla il fatto che vi sia solo una convivenza e non un nuovo legame suggellato dalle nozze. L'art 5 della l. 898 del 1970 infatti va letto in modo costituzionalmente più orientato in modo più ampio. Il passaggio a nuove nozze o il passaggio ad una nuova "famiglia di fatto" sono parimenti situazioni effettive e tutelabili ex art 2 Costituzione ed il verificarsi di ciò determina non la sospensione del diritto all'assegno dall'ex ma la vera e propria elisione del diritto a percepirlo.

autore: Zadnik Francesca