Non vi è litisconsorzio necessario nell'azione di rendiconto ereditario. Cass. 10 dicembre 2018 n° 31857
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La Suprema Corte stabilisce il principio per cui non vi è litisconsorzio necessario nella domanda di rendiconto proposta da un coerede nei confrotni di un altro.
E' principio consolidato nella giurisprudenza che sussista autonomia tra il procedimento di divisione e l'azione di rendiconto: nell'ambito dei rapporti tra coeredi la resa dei conti può essere inserita nel procedimento divisorio, ai sensi dell'art.723 c.c., con la finalità di definire i rapporti interni inerenti la comunione ma può svolgersi anche indipendentemente dal giudizio di divisione. Si tratta, in questo caso, di un obbligo a sé stante, fondato sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti. Poiché l'azione di rendiconto non può pregiudicare gli interessi dei coeredi non sono ravvisabili gli estremi del litisconsorzio necessario. Si noti che anche la presente sentenza, al pari dell'altra che si pubblica nella newsletter del 22 dicembre, viene anche ribadito il principio in base al quale l'azione di rendiocnto e di restituzione dei frutti sono interconnesse, per cui la proposione dell'una implica automaticamente anche la proposizione dell'altra.
autore: Fossati Cesare
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