Competente a decidere sulla modalità di frequentazione dei minori è il giudice del paese membro UE nel quale gli stessi vivono alla data di presentazione della domanda. Cass. SSUU del 27 novembre 2018 n. 30657
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Accolta la domanda della madre di due minori che intendeva determinare le modalità di frequentazione e gestione dei figli dopo il divorzio dal padre degli stessi. Vivendo i genitori in due paesi membri Ue si poneva la questione di quale giudice dovesse essere competente a gestire quanto
alla domanda di modifica del diritto di visita. Le SS UU stabiliscono che va fatta applicazione
dell'art. 8, par. 1, del regolamento CE n. 2201 del 2003, ai cui
sensi "Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono
competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale
su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato
membro alla data in cui sono aditi". Le SSUU della Cassazione determinano così il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di assegno di mantenimento per i minori e sulle modalità di frequentazione, dato che gli stessi risiedevano già in Germania da oltre tre mesi al momento della domanda della madre.
autore: Zadnik Francesca
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