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I limiti all'operare della funzione compensativa e perequativa per l'assegno di divorzio. Tribunale di Bergamo, 13 settembre 2018

Giovedì, 6 Dicembre 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
Tribunale di Bergamo, sentenza 13 settembre 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Valutazione composita e comparativa dei parametri di cui all'art 5 comma 6 L. 898/1970.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente l'assegno costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza.
La tutela perequativa si attua allorché vi sia una sensibile disparità nelle condizioni economico-patrimoniali.
La richiedente nella fattispecie non deduceva di aver contribuito con il proprio lavoro, anche casalingo, alla formazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ex marito, bensì si limitava ad argomentare di disporre di ridotta capacità di autonomia patrimoniale in raffronto a quella dell'ex coniuge. 
E' vero che l'assegno non riveste una funzione strettamente assistenziale, ma la funzione equilibratrice, perequativa e compensativa viene in rilievo solo ove la disparità economico-patrimoniale dei coniugi trovi la propria causa nelle comuni determinazioni degli stessi nella conduzione della vita familiare, ovvero nel ruolo e nel contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge. 

autore: Fossati Cesare