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Il diritto al ripensamento della madre anonima non è mai precluso, al più è inefficace. Cassazione, 3 dicembre 2018 n. 31196

Corte di Cassazione, sez. I Civile , sentenza 24 ottobre – 3 dicembre 2018, n. 31196 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A seguito di un parto in anonimato si apriva un procedimento di adozione abbreviata ai sensi dell'art. 11 l. 184/1983 nanti il TM.
La madre tuttavia mutava opinione e chiedeva - 12.11.16 - la sospensione della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità, con contestuale richiesta di riconoscimento della maternità.
Il TM di Perugia - 3.01.17 - respingeva l'istanza e dichiarava inammissibile la domanda di riconoscimento del minore.
La Corte d'Appello - 17.03.17 - respingeva il reclamo sul presupposto che nel frattempo il TM - in data 30.01.17 - aveva emesso sentenza con la quale aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore.
Di contrario avviso la Cassazione.
Il riconoscimento di maternità è un diritto indisponibile, mai precluso, che non viene meno e al più può essere dichiarato inefficace allorché pervenga dopo che alla declaratoria di adottabilità fosse seguito l'affidamento preadottivo, che invece nella specie non pare che all'epoca fosse in atto.
Diversamente opinando la madre non avrebbe un diritto di ripensamento, diritto che verrebbe altrimenti svuotato.

autore: Fossati Cesare