La pronuncia di addebito di separazione non può fondarsi solo sull'abbandono del tetto coniugale – Tribunale di Milano 18 giugno 2018
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Il marito lascia improvvisamente il tetto coniugale senza previa comunicazione a moglie e figlie e dunque viene chiesta nei suoi confronti viene domandato l'addebito della separazione. Il Tribunale esamina nei dettagli i fatti allegati, la moglie asseriva esserci stato un abbandono improvviso, mentre controparte documenta una situazione differente, che in sostanza comprova come l'abbandono del tetto coniugale non sia stata la causa della frattura coniugale, bensì il culmine della stessa, con conseguente impossibilità di protrarre oltre la convivenza. Viene richiamato il principio enunciato dalla Corte di cassazione in base al quale l'allontanamento di uno dei coniugi costituisce in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che richieda la pronuncia ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando invece su controparte la prova della giusta causa.Il marito lascia improvvisamente il tetto coniugale senza previa comunicazione a moglie e figlie e dunque viene chiesta nei suoi confronti viene domandato l'addebito della separazione.
autore: Fossati Cesare
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