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Se il conflitto fra genitori è troppo acceso è legittima la sospensione del diritto di visita - Cassazione, 28 novembre 2018, n. 30826

Giovedì, 6 Dicembre 2018
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Legittimità
Cass.– 28 novembre 2018, n. 30826 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Si accende il conflitto fra i genitori di una minore e la ragazza rifiuta i contatti con il padre, e, nonostante l'intervenuto dei consulenti tecnici e dei Servizi, il rapporto genitore/figlio non riesce a proseguire anche per carenze del padre stesso. La Corte d'Appello sospende quindi il regime di vista del padre. La pronuncia viene dunque impugnata in cassazione, la quale peraltro conferma la legittimità del provvedimento, affermando che  alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi soltanto se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e che occorra una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità educativa del genitore affidatario ed in negativo dell'inidoneità o delle manifeste carenze dell'altro genitore. La realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando invece sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore. Nel caso di specie correttamente la Corte di Appello aveva individuato i requisiti necessari per derogare all'affido condiviso e comunque aveva lasciato spazio ad altri modi di contatto e quindi il ricorso viene rigettato.

autore: Fossati Cesare