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Non va dichiarata incostituzionale la previsione della punizione dell'istigazione al suicidio. Corte Costituzionale. ord. del 16 novembre 2018 n. 207

Venerdì, 16 Novembre 2018
Giurisprudenza | Maternità surrogata
Cass. ord. del 16 novembre 2018 n. 207 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 Sulla sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, la Corte Costituzionale precisa che l'ordinamento non potendo punire la condotta del suicidio per tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, pone la punibilità dell'istigazione al suicidio come una sorta di "cintura di protezione" dell'individuo. La soluzione alla sollevata ipotesi di illegittimità costituzionale dell'art 580 c.p.  che mira a  individuare un'esclusione dall'ordinamento della ridetta condotta come punibile però "non può sostanziarsi nel divieto assoluto di aiuto al suicidio che finirebbe, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost.: parametro, quest'ultimo, peraltro non evocato dal giudice a quo in rapporto alla questione principale, ma comunque sia rilevante quale fondamento della tutela della dignità umana)." La Corte pertanto  laddove, come nella specie, la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolga l'incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, reputa doveroso – "in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale – consentire, nella specie, al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso, che, nei termini innanzi illustrati, una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch'essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale. "

autore: Zadnik Francesca