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Procedura stragiudiziale a garanzia del credito quella prevista dall'art. 3 L.219/12. Tribunale di Genova, decreto 11 ottobre 2018

Martedì, 23 Ottobre 2018
Giurisprudenza | Attuazione dei provvedimenti | Merito | CEDU Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, Sez. IV, decreto 11 ottobre 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'intento del legislatore della legge 219/2012 era quello di fornire uno strumento di garanzia del credito di mantenimento, affinché il creditore potesse ottenere il versamento diretto da parte del terzo debitor debitoris.
La formulazione dell'art. 3 comma 2 della legge 219/2012 ha dato luogo a notevoli difficoltà interpretative: la prima parte della norma sembra prevedere un procedimento giudiziario, mentre il richiamo finale alla procedura di cui all'art. 8 della legge 898/1970 ne prescinde.
Il Tribunale genovese, nel ripercorrere i due orientamenti giurisprudenziali, aderisce a quello che ritiene trattarsi  di una procedura stragiudiziale e ciò alla luce dei principi costituzionali, in specie del principio di ragionevolezza intrinseca sotteso all'art. 3 Cost. 
I principi di effettività della tutela e di ragionevole durata dei procedimenti richiedono l'applicazione di soluzioni ermeneutiche che consentano di deflazionare il numero di procedimenti a vantaggio della qualità e della tempestività delle decisioni.

autore: Fossati Cesare