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La Cassazione definisce i requisiti per la revocazione della donazione per ingratitudine. Cass. 26 settembre 2018, n. 23077

Venerdì, 12 Ottobre 2018
Giurisprudenza | Donazione | Legittimità
Cass. 26 settembre 2018, n. 23077 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Si inaspriscono i rapporti fra donante e donatario, tanto che il primo agisce in giudizio per la revoca dell'atto di liberalità, adducendo a fondamento della richiesta comportamenti del donatario contrari a correttezza e agli interessi della donante. 
Precisa dunque la Cassazione i requisiti per la revoca, chiarendo che il grave pregiudizio al patrimonio del donante dolosamente arrecato dal donatario, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, deve essere causato con il deliberato proposito di danneggiare il donante e tenendo altresì conto della situazione economica di quest'ultimo. Occorre comunque che si tratti di comportamenti frutto esclusivamente dell'animosità e dell'avversione nutrite dal donatario avverso il donante.
Quanto all'ingiuria grave, distinto presupposto per la revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c., essa si distacca dalle previsioni degli artt. 594  e art. 595 c.p.e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva. 
Tale presupposto non può essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine.

autore: Fossati Cesare