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La SSUU escludono il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge che ha percepito l'una tantum in sede di divorzio. Cass. SSUU 24 settembre 2018 n. 22434

Venerdì, 12 Ottobre 2018
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Sez. Unite, 24 settembre 2018, n. 22434 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le Sezioni Unite si pronunciano finalmente sulla dibattuta questione se il coniuge che percepisca un assegno una tantum in sede di divorzio possa poi godere della pensione di reversibilità dell'ex coniuge. A conclusione di un attento excursus della precedente giurisprudenza, la Suprema Corte conclude che la corresponsione dell'assegno in unica soluzione preclude la proponibilità di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico da parte del coniuge beneficiario dell'assegno una tantum, senza che ciò equivalga a negare il carattere autonomo e di natura previdenziale del diritto dell'ex coniuge al concorso sulla pensione di reversibilità. Chiarisce che invece occorre prendere atto che il diritto all'assegno divorzile è stato definitivamente soddisfatto e che non esiste alla morte dell'ex coniuge una situazione di contribuzione economica periodica e attuale che viene a mancare. Difetta pertanto il requisito funzionale del trattamento di reversibilità che è dato dal presupposto solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge. Afferma infine che l'assegno di reversibilità non costituisce la mera continuazione post mortem dell'assegno di divorzio ma si giustifica con le stesse ragioni che giustificavano il sostegno economico all'ex coniuge, mediante la corresponsione dell'assegno divorzile.

autore: Fossati Cesare