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L'assegno divorzile non può avere funzione perequativa di squilibri sociali. Tribunale Pavia 17 luglio 2018

Giovedì, 13 Settembre 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
Tribunale Pavia, sentenza n.1219 del 17 luglio 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La sentenza in oggetto costituisce una delle prime applicazioni dei principi della pronuncia delle SSUU 11 luglio 2018 n°18287. Il Tribunale evidenzia come i principi stabiliti dalla Suprema Corte, pur condivisibili a livello teorico, creano notevoli problemi pratici, in quanto numerosi sono gli elementi che debbono essere presi in considerazione per determinare l'assegno di mantenimento (senza più la distinzione fra accertamento in punto an e quantum e senza più fare riferimento al tenore di vita). In particolare sottolinea come non si possa pensare che l'assegno in questione debba fungere da strumento di perequazione di squilibri sociali presenti nel mondo del lavoro, addebitando quindi all'ex coniuge i costi di un sistema sociale non funzionante. La funzione riequilibratrice deve dunque tenere conto delle scelte operate all'interno della famiglia, all'età e alle situazioni personali di ciascuno. Quindi analizza nei dettagli la situazione (invero complessa) dei coniugi, la loro lunga storia, i redditi di ciascuno, ma anche le attribuzioni patrimoniali in sede di separazione, per poi concludere per l'esclusione dell'assegno di mantenimento, dato che la moglie, pur avendo rinunciato alla carriera per la famiglia, aveva poi ottenuto sia in costanza di matrimonio che poi in sede di separazione, cespiti tali da poter agevolmente vivere.

autore: Fossati Cesare