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Servono nuovi, giustificati motivi per la revoca dell'assegno, tanto più se le condizioni del beneficiario non consentono una prognosi positiva. Tribunale di Milano, 31 maggio 2018

Giovedì, 30 August 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
Tribunale di Milano, sez. IX, decreto 31 maggio 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Domanda di modifica delle condizioni del divorzio. L'uomo chiedeva la revoca o la riduzione a cifra simbolica dell'assegno di divorzio, adducendo una serie di circostanze: di trovarsi in una situazione economica modificata in peius rispetto al tempo del divorzio; di aver costituito una nuova famiglia, di essere divenuto padre di due figli ancora minorenni e bisognosi di crescenti esborsi, di avere spese fisse per il mutuo della casa di abitazione, di aver saputo che la ex moglie, benché affetta da sclerosi multipla, svolge parziale attività lavorativa ed è intestataria di diversi immobili, oltre quello di abitazione.

Il ricorrente fonda la propria richiesta sui criteri interpretativi dettati dalla sentenza della Suprema Corte n. 11504/2017 e, applicando la chiave di lettura fornita da detta pronunzia, ritiene che la resistente debba essere considerata economicamente autosufficiente.

Per la Cassazione la "nuova" valutazione della sussistenza dell'autosufficienza economica necessaria per escludere il diritto alla percezione dell'assegno divorzile è applicabile anche ai procedimenti per modifica delle condizioni di divorzio, purché si sia in presenza di "giustificati motivi" che innovino il quadro economico patrimoniale di riferimento. Occorre pertanto la prova di un deterioramento significativo della posizione economica dell'onerato, ovvero un miglioramento altrettanto significativo della posizione economica dell'ex coniuge già titolare di assegno divorzile.

Nel caso di specie tale prova non è stata fornita: risulta infatti un minimo, non significativo, scollamento nella posizione reddituale di cui il ricorrente dispone.

Dall'altro lato non può tacersi che le condizioni di salute della resistente, proprio per la tipologia di patologia da cui è affetta (neppure lontanamente paragonabile ai problemi di salute dedotti dal ricorrente), non consentano di formulare una prognosi evolutiva positiva né dell'evoluzione della malattia - si tratta notoriamente di patologia degenerativa- né di riduzione dei costi di cura e di vita che, invero, è poco verosimile affermare possano in futuro ridursi rispetto agli attuali.

autore: Fossati Cesare