inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La negoziazione assistita familiare non è utilizzabile per tutte le forme di divorzio previste dalla legge. Tribunale di Torino, 1^ giugno 2018

Giovedì, 30 August 2018
Giurisprudenza | ADR - Negoziazione | Merito
Presidente del Tribunale di Torino, 1^ giugno 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Con accordo di negoziazione assistita i coniugi chiedevano di poter accedere al divorzio diretto, senza la preventiva pronuncia di separazione, siccome consentito dall'art. 213 del Codigo Civil argentino, legge nazionale comune ai coniugi, applicabile al caso sulla base dell'art. 31 della legge 31.5.1995 n. 218.

Il PM adito non riteneva di poter autorizzare l'accordo e lo rinviava al Presidente dl Tribunale.

Le parti comparivano dinnanzi al Presidente e insistevano per l'accoglimento della domanda, auspicando un'interpretazione analogica dell'art. 6 della legge 162/2014 e sottolineando come tale disposizione consenta al Pubblico Ministero di negare l'autorizzazione solo in presenza di accordi in contrasto con l'interesse della prole, condizione insussistente nel caso in esame.

Per il Presidente, l'art. 6 I comma della legge 132/2014 delimita i casi di negoziazione "familiare" aventi ad oggetto la "cessazione degli effetti civili del matrimonio" o lo "scioglimento del matrimonio" a quelli "di cui all'art. 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni" , vale a dire alle ipotesi in cui "è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale" e la separazione si è protratta ininterrottamente per i periodi indicati nel comma successivo dell'articolo – dodici o sei mesi – come modificati dalla legge sul divorzio breve.

Le altre ipotesi di divorzio elencate dal menzionato art. 3 possono presentare difficoltà di accertamento e profili giuridici non semplici, che impongono il giudizio e la competenza del Collegio e che difficilmente possono essere rimessi a una semplice autorizzazione da parte del P.M.

Per l'effetto, il Presidente non autorizza l'accordo.

autore: Fossati Cesare