Vanno restituite le somme relative ad un prestito personale effettuato dall'ex partner, poichè non sono riconducibili alle spese sostenute per la vita di coppia che come tali non sono ripetibili. Cass. del 15 Maggio 2018, n. 11766
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Nel rapporto di convivenza more uxorio i rapporti patrimoniali fra le parti sono regolati assimilandoli alle obbligazioni naturali ex art 2034 cc a condizione che rispettino i requisiti di adeguatezza e proporzionalità. Le spese effettuate per il sostentamento della coppia o per la gestione della casa comune non sono ripetibili. Le somme invece corrisposte sotto altra motivazione non rientrano in tale categoria e la parte dovrebbe dimostrarne l'irripetibilità. Nel caso di specie sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare che gli importi - pari, complessivamente, a Euro 37.500,00 - risultanti dal documento dalla stessa sottoscritto (ed indicati, tra l'altro, come "da dare ad E."), dei quali il P. ha reclamato la restituzione, fossero proprio quelli corrispondenti, invece, ad attribuzioni compiute dallo stesso in adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di convivenza.
autore: Zadnik Francesca
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