Non ricorribilità per cassazione dei provvedimenti temporanei assunti dal Tribunale per i Minorenni. Cass. ord del 11 luglio 2018 n. 18218
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La Suprema Corte ribadisce che avverso i provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, tra cui quelli di collocamento presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, seppure resi dalla corte d'appello in sede
di reclamo avverso decreti del tribunale, deve escludersi la
esperibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell' art 111 della Costituzione. A nulla valendo le interpretazioni relative alla possibile ricorribilità in quanto provvedimenti che comprimono la responsabilità genitoriale poichè, nel caso di specie, i motivi di ricorso non investono statuizioni che in
qualche modo attengano alla compressione della responsabilità
genitoriale, ma riguardano esclusivamente" errores in procedendo"
concernenti il giudizio in corso sullo stato di abbandono, proponibile
solo attraverso la impugnativa del provvedimento conclusivo della
relativa fase processuale.
autore: Zadnik Francesca
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