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Le dettagliate prescrizioni del Tribunale possono ridurre la conflittualità a beneficio dell'equilibrio psicofisico del minore. Tribunale di Udine, 20 luglio 2018

Venerdì, 20 Luglio 2018
Giurisprudenza | Attuazione dei provvedimenti | Merito
Tribunale di Udine, sentenza 20 luglio 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Procedimento di divorzio - elevata conflittualità fra i genitori - considerevole distanza fra le residenze - domande di affido, intervento dei servizi del territorio, percorsi terapeutici, aspetti economici, domande di risarcimento del danno ex art. 709 ter cpc e misure sanzionatorie ex art. 614 bis cpc per future violazioni.
Giudizio recante un lungo iter; protratto monitoraggio dei servizi, doppia consulenza tecnica, cambio di collocamento prevalente, svariate ordinanze interlocutorie per la definizione di aspetti oggetto di contrasti fra le parti. Graduale convergenza delle posizioni delle parti con positive ricadute sulla serena crescita del bambino.
Permangono divergenze sugli aspetti economici che vanno definiti tenuto conto dei bisogni del minore legati all'età, nel tempo accresciuti.
Inammissibile la domanda risarcitoria in quanto soggetta a rito diverso.
Respinta anche la domanda ex art. 614 bis cpc in quanto non più attuale: da molti mesi la madre ha dato prova di sapersi adeguare alle prescrizioni del Tribunale.
Il Tribunale pertanto dispone un dettagliato regime che prevede:
affido condiviso, ma con precise indicazioni in merito al punto di scambio del figlio fra i genitori ed un preventivo planning dettagliato delle visite ogni tre mesi;
periodi di vacanze minuziosamente definiti;
precise indicazioni in ordine alla condivisione delle scelte educative per il minore;
rigorose specificazioni su come le parti dovranno attenersi alle comunicazioni fra loro funzionali solo al figlio;
puntuali indicazioni su come dovranno avvenire le telefonate al figlio, sui documenti che devono "viaggiare" con il figlio, sulla necessaria documentazione dell'eventuale malattia del figlio e sulle comuni modalità di gestione della stessa;
precisi obblighi dei genitori di seguire il figlio nei percorsi di terapia, attenendosi ai consigli psicopedagogici e mantenendo i contatti con gli insegnanti e con i Servizi;
suggerisce a ciascun genitore di proseguire i percorsi che i servizi sociali indicheranno. 

autore: Fossati Cesare