Solo il genitore che versa per il mantenimento dei figli può detrarre per intero le spese. A prescindere dalla collocazione degli stessi. Cassazione del 12 luglio 2018 n. 18392.
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Accolte le motivazioni di un uomo che chiedeva di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento con la quale era stata recuperata la metà delle detrazioni di imposta per carichi familiari. Secondo gli accordi di separazione egli avrebbe dovuto versare assegno per i figli alla moglie, collocataria degli stessi, la quale però aveva ottenuto anch'essa la possibilità di detrarre le spese per i figli. Il ricorrente invece evidenzia e dimostra che, a seguito della separazione dalla moglie, era tenuto a corrispondere in via esclusiva un assegno all'ex coniuge per il mantenimento dei figli e, dunque, solo lui avrebbe avuto diritto alla detrazione prevista dalla legge.
autore: Zadnik Francesca
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