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Merita sempre tutela, attraverso l'adozione in casi particolari, la relazione del figlio con il genitore affettivo. Corte d'Appello di Napoli, 4 luglio 2018

Venerdì, 6 Luglio 2018
Giurisprudenza | Procreazione assistita | Merito
Corte d'Appello di Napoli, sentenza 4 luglio 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La partner del genitore biologico va considerata il secondo genitore, non come un terzo, avendo contribuito alla generazione del bambino, anche solo con la prestazione del consenso alla PMA.
Attraverso l'adozione in casi particolari si fornisce copertura giuridica e tutela al minore, che vede un genitore sociale già impegnato da prima della sua nascita, attraverso un progetto di genitorialità fortemente condiviso.
La ricorrente e la madre biologica ne avevano infatti condiviso, fin dalla nascita, cura, mantenimento ed educazione, tanto che il piccolo le considera tutte e due mamme.
La tutela offerta dall'art. 44, comma 1, lett. d, l. n. 184/1983 è minima, ma necessaria e doverosa per assicurare al bambino il legame giuridico con il genitore sociale.


autore: Fossati Cesare