Si configura il danno da privazione del rapporto genitoriale per il genitore che omette di attivarsi per tutelare la prole. Tribunale di Genova, 26 aprile 2018
Venerdì, 22 Giugno 2018
Giurisprudenza
| Accertamento paternità e maternità
| Merito
Sezione Ondif di Genova
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Giudizio per la dichiarazione di paternità.La madre, oltre all'accertamento della paternità, chiedeva il riconoscimento del contributo al mantenimento per la figlia, il rimborso di quanto anticipato dalla nascita, nonché il riconoscimento di un danno da privazione della figura genitoriale.
Il padre non negava la paternità, accertata mediante esami DNA, contestava di aver abbandonato la bambina, per non aver avuto coscienza del rapporto di filiazione.Il padre inoltre eccepiva che l'obbligo di mantenimento decorre dall'accertamento dello status.Per il collegio, la decorrenza dell'obbligo di mantenere i figli decorre dalla nascita: la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento.Il padre eccepiva che
il
quantum
richiesto per il pregresso mantenimento trova il limite negli esborsi in concreto sostenuti dal genitore che
ha per l'intero anticipato le spese e che la parte creditrice non ha
fornito alcuna prova di tali esborsi.In
ordine alla quantificazione di tale obbligo, il Tribunale ritiene
adeguato il criterio equitativo.Richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare ai
sensi dell'art 2059 c.c., per la totale assenza del padre dalla
vita della figlia.L'art.
30 Cost.,
contiene un principio di responsabilità per la procreazione alla
luce
del quale la mera contestazione della paternità, accompagnata dalla
consapevolezza di aver avuto un rapporto idoneo alla procreazione è
sufficiente a far sorgere uno specifico dovere di attivarsi per
tutelare lo status di filiazione non sotto il profilo formale
attraverso il riconoscimento ma sotto quello sostanziale (Cass. 26205/2013).Il danno per la
privazione della figura genitoriale paterna può essere parametrato alla misura mensile del mantenimento.Quanto alla domanda del padre di determinare il
regime di visite e di partecipazione alla vita della figlia, deve
applicarsi il Regolamento
(CE) n. 2201/2003 che prevede la competenza del giudice
del paese dell'UE in cui il minore ha la residenza abituale.
Il padre non negava la paternità, accertata mediante esami DNA, contestava di aver abbandonato la bambina, per non aver avuto coscienza del rapporto di filiazione.
Il padre inoltre eccepiva che l'obbligo di mantenimento decorre dall'accertamento dello status.
Per il collegio, la decorrenza dell'obbligo di mantenere i figli decorre dalla nascita: la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento.
Il padre eccepiva che
il
quantum
richiesto per il pregresso mantenimento trova il limite negli esborsi in concreto sostenuti dal genitore che
ha per l'intero anticipato le spese e che la parte creditrice non ha
fornito alcuna prova di tali esborsi.
In
ordine alla quantificazione di tale obbligo, il Tribunale ritiene
adeguato il criterio equitativo.
Richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare ai
sensi dell'art 2059 c.c., per la totale assenza del padre dalla
vita della figlia.
L'art.
30 Cost.,
contiene un principio di responsabilità per la procreazione alla
luce
del quale la mera contestazione della paternità, accompagnata dalla
consapevolezza di aver avuto un rapporto idoneo alla procreazione è
sufficiente a far sorgere uno specifico dovere di attivarsi per
tutelare lo status di filiazione non sotto il profilo formale
attraverso il riconoscimento ma sotto quello sostanziale (Cass. 26205/2013).
Il danno per la
privazione della figura genitoriale paterna può essere parametrato alla misura mensile del mantenimento.
Quanto alla domanda del padre di determinare il
regime di visite e di partecipazione alla vita della figlia, deve
applicarsi il Regolamento
(CE) n. 2201/2003 che prevede la competenza del giudice
del paese dell'UE in cui il minore ha la residenza abituale.
autore: Fossati Cesare
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