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Se il comportamento persecutorio non è seguito da azione è comunque perseguibile per lo stato di ansia che ingenera nella vittima. Cass. Pen. del 16 maggio 2018 n. 21693.

Cass. Pen. del 16 maggio 2018 n. 21693. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Corretta l'attuazione della misura del divieto di avvicinamento alla vittima di condotte persecutorie anche se le stesse non si sono mai concretizzate e sono rimaste nell'alveo di messaggio sui social network e telefonici. Le minacce contenute nei messaggi sono stato considerate gravi e preoccupanti, ditalchè la corte territoriale ha correttamente disposto misure di protezione della vittima, come l'allontanamento dell'ex marito della stessa che la minacciava di "fare un macello" o di "dare fuoco" ad oggetti dell'immobile, ove la stessa viveva con il figlio.

autore: Zadnik Francesca