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Il diritto di soggiorno e circolazione nell'Unione Europea va riconosciuto in modo pieno a tutti, anche se lo stato membro non riconosce le unioni fra persone dello stesso sesso, poichè la nozione di coniuge è da considerarsi priva di genere. CGUE 5 giugno 2018 Est. Ilesic.

Venerdì, 15 Giugno 2018
Giurisprudenza | Unioni civili
CGUE 5 giugno 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non osta al riconoscimento del diritto di circolare e permanere nello stato membro al familiare del cittadino il fatto che non sussista nel ridetto paese la nozione di "matrimonio" fra persone dello stesso sesso nè pertanto la nozione di "coniuge". Il diritto di soggiorno per un periodo continuativo superiore ai 3 mesi deve essere comunque garantito, se le parti hanno contratto legalmente matrimonio in altro Stato e desiderano trasferire la propria residenza nello stato di appartenenza di uno dei due.

autore: Zadnik Francesca