Il diritto di soggiorno e circolazione nell'Unione Europea va riconosciuto in modo pieno a tutti, anche se lo stato membro non riconosce le unioni fra persone dello stesso sesso, poichè la nozione di coniuge è da considerarsi priva di genere. CGUE 5 giugno 2018 Est. Ilesic.
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Non osta al riconoscimento del diritto di circolare e permanere nello stato membro al familiare del cittadino il fatto che non sussista nel ridetto paese la nozione di "matrimonio" fra persone dello stesso sesso nè pertanto la nozione di "coniuge". Il diritto di soggiorno per un periodo continuativo superiore ai 3 mesi deve essere comunque garantito, se le parti hanno contratto legalmente matrimonio in altro Stato e desiderano trasferire la propria residenza nello stato di appartenenza di uno dei due.
autore: Zadnik Francesca
Lunedì, 22 Aprile 2024
Rettifica di sesso. I diritti degli uniti civilmente permangono in attesa di ... |
Giovedì, 18 Gennaio 2024
Riconoscimento dello status filiationis dei minori nati mediante PMA da genitori dello ... |
Giovedì, 28 Dicembre 2023
Anche nell’unione civile deve considerarsi il periodo di convivenza ai fini dell’assegno ... |
Sabato, 21 Ottobre 2023
L'interesse del minore non può rappresentare un diritto tiranno. Tribunale di Milano, ... |