Diffusa circolare dal Ministero Giustizia sull'autorità che può rilasciare certificato per il riconoscimento all'estero degli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia siglati in Italia. 22 maggio 2018
Circolare 22 maggio 2018 |
Circolare 22 maggio 2018 - Misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia ed emissione del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 2201 del 2003. Nel silenzio della norma, si interpreta che sia l'autorità amminstrativa nanti la quale si è compiuta l'atto, quindi il sindaco o l'ufficiale di stato civile. Invece per gli accordi di negoziazione assistita, si ritiene che il certificato ex art. 39 "debba essere emesso dalla procura della
Repubblica che ha autorizzato l'accordo o ha rilasciato il nullaosta,
atteso che l'avvocato non è qualificabile come 'autorità' ai fini del
Regolamento n. 2201 del 2003, nonché in considerazione del fatto che
solo il provvedimento conclusivo del pubblico ministero rende l'accordo
valido ed efficace, e dunque riconoscibile ed eseguibile all'estero"
autore: Zadnik Francesca
Giovedì, 13 Luglio 2023
Le nuove linee guida in materia di negoziazione assistita della Procura della ... |
Mercoledì, 12 Luglio 2023
Linee Guida COA Udine su procedure di Negoziazione assistita - 28.06.2023 |
Mercoledì, 1 Marzo 2023
Il Protocollo sulla Negoziazione Assistita familiare del Foro genovese |
Giovedì, 20 Ottobre 2022
Le Linee Guida della Procura di Bari in tema di Negoziazione Assistita ... |