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Pur nell'evoluzione giurisprudenziale l'adozione non può essere piegata a funzioni diverse rispetto alla convalida dell'unità familiare. Tribunale di Roma 20 febbraio 2018

Venerdì, 8 Giugno 2018
Giurisprudenza | Adozione | Merito
Tribunale di Roma, sentenza del 20 02 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Art. 291 c.c.: condizioni per l'adozione di maggiorenni.
L'evoluzione delle "nuove famiglie" ha portato ad un più ampio riconoscimento delle situazioni di adottabilità.
Si pensi all'adozione dei figli del coniuge o del compagno avuti da precedenti unioni, in cui l'adottando non è solo il figlio del compagno/a dell'adottante, ma è egli stesso parte della famiglia.
In questi casi il non raggiunto divario di diciotto anni di differenza tra adottante e adottando non può essere inderogabile, pena la compromissione del valore costituzionale dell'unità delle famiglie. 
La giurisprudenza in questi casi ha individuato una funzione di convalida dell'unità familiare per giustificare un'interpretazione flessibile dell'art. 291 c.c.
Nel caso di specie tuttavia mancano gli indici utilizzati per riconoscere siffatta funzione: manca la coabitazione, la condivisione di un progetto comune, la presenza di un nucleo familiare.
Un mero rapporto di assistenza, seppur connotato da sincera amicizia, non basta a configurare l'istituto dell'adozione, pena il rischio di un suo uso improprio.

autore: Fossati Cesare