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Va revocato l'assegno di mantenimento qualora venga intrapresa una nuova relazione stabile anche se non vi è convivenza. Tribunale di Como, 12 aprile 2018.

Tribunale di Como, 12 aprile 2018. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per il giudice di merito il dato oggettivo esclude il protrarsi del diritto della donna a percepire un assegno di mantenimento post separazione. Ella infatti ha intrapreso una nuova relazione, stabile, dalla quale è nato un figlio, ed i rapporti con il nuovo compagno non sono interrotti o precari solo perchè manca il requisito della convivenza formale con lo stesso. Se anche nel matrimonio è ammessa pacificamente l'esistenza del vincolo anche senza la convivenza, a maggior ragione non si vede perchè la mancata convivenza dovrebbe essere sintomo di inesistenza della relazione nel rapporto more uxorio.

autore: Zadnik Francesca