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Il genitore che assume in sede di divorzio un atteggiamento così ostile all'altro genitore tanto da causare sofferenza al figlio è tenuto al risarcimento del danno in suo favore – Trib. Pavia 19 dicembre 2017

Venerdì, 25 Maggio 2018
Giurisprudenza | Responsabilità | Merito
Tribunale di pavia 19 dicembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La sentenza in esame presenta diversi aspetti interessanti. In questo divorzio aspramente confilittuale, i genitori, come spesso accade, assumono atteggiamenti estremamente rigidi ed aggressivi: mentre però la madre ad un certo punto realizza la necessità di far scendere i toni del conflitto nell'interesse del figlio, non altrettanto fa il padre, il quale arriva addirittura a rifiutare comunicazioni con la madre se non tramite i rispettivi legali e a criticare aspramente la madre di fronte al figlio in sede di ctu. Nello stabilire i termini di visita, il Tribunale si vede costretto ad entrare in dettagli solitamente esclusi, come gli orari precisi in cui il figlio può telefonare all'altro genitore ovvero la scelta del pediatra e anche la scuola superiore, nell'intento di limitare al massimo le occasioni di contrasto. Il Tribunale inoltre prende atto dell'atteggiamento del padre e, pur ritenendo di dover riconoscere di non potergli imporre un percorso di sostegno genitoriale (percorso da lui rifiutato nonostante l'espresso parere del ctu), gli impone però di comunicare con la madre con email, whatsapp e altri mezzi ai quali egli è tenuto a rispondere. Tali comportamenti del padre vengono sanzionati ex art. 709 ter c.c. e, preso atto dell'estrema sofferenza del figlio a fronte dell'atteggiamento così ostile nei confronti della madre, il Collegio condanna il padre al risarcimento del danno nei confronti del figlio per l'ammontare di €500.

autore: Fossati Cesare