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Affidamento esclusivo con monitoraggio e assegno calmierato se le risorse personali e la disponibilità al lavoro risultano carenti. Tribunale di Roma 9 gennaio 2018 n. 470

Venerdì, 11 Maggio 2018
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Merito
Tribunale Roma, sez. I, 09/01/2018, n. 470 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Giudizio di divorzio. Profili accessori. Capacità genitoriale. Assegno divorzile.

Benché la madre abbia seguito l'indicazione terapeutica a suo tempo ricevuta, sottoponendosi ad un percorso di psicoterapia individuale, nessun mutamento è registrabile nel suo funzionamento psicologico generale. Tale precarietà di equilibrio psicologico, rende ancora la madre dotata di limitate attitudini genitoriali, non sul piano della relazione affettiva, definita come calda ed intensa, quanto rispetto all'immagine distorta della realtà che ella finisce per veicolare alla figlia.

Il padre non sembra consapevole dei rischi evolutivi che implicano per la figlia alcuni atteggiamenti materni, tanto che, nella convinzione che il rapporto madre figlia vada comunque garantito, egli ha scelto di agevolare la loro frequentazione oltre i tempi previsti dai provvedimenti vigenti.

La madre resta portatrice di un'ideazione sospettosa, incongrua, afflitta da fissazioni, persiste nel tenere verso l'ex coniuge un atteggiamento di alta conflittualità, ostativo e paralizzante rispetto alla gestione concreta della vita della minore, laddove il padre, seppure carente di alcuni aspetti relazionali e di rapporto diretto con la figlia, appare comunque il genitore che le offre l'ambiente emotivo e relazionale più stabile e garante di maggiore equilibrio psicologico, sia per logica di pensiero e buon senso in generale, ma anche per la capacità di comprendere alcune indicazioni fornitegli e per la sua tenacia nel mantenere il progetto sulla figlia.

Non vi sono i presupposti dunque per un affidamento condiviso, va tuttavia superato l'affidamento al servizio sociale, seppur conservando un monitoraggio e disposto l'affidamento al padre.

Quanto al riconoscimento di un assegno di divorzio a favore della moglie.

Gli elementi caratterizzanti la fattispecie vedono: condizioni economiche del marito agiate; la moglie ha la disponibilità gratuita di un immobile, al momento della separazione era in condizioni di poter svolgere attività lavorativa, ma non risulta il benché minimo tentativo da lei esperito in questo senso; non ha fornito alcun personale contributo alla formazione del patrimonio familiare o allo sviluppo delle prospettive di guadagno del marito.

Il coniuge svantaggiato è pacificamente privo di reddito, ma nel contempo non ha compiuto alcun passo verso un modello di autoresponsabilità.

A fronte di una richiesta di assegno di divorzio di €50.000,00, va disposto un assegno di €1.800, con  soccombenza della richiedente in punto spese di giudizio.


autore: Fossati Cesare