inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

L'assegno divorzile deve attestarsi sulle condizioni attuali del coniuge che al momento della determinazione del quantum non percepiva pensione. Cass. del 2 maggio 2018 n. 10417

Venerdì, 4 Maggio 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. del 2 maggio 2018 n. 10417 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va rideterminato l'assegno divorzile a favore di una ex moglie che, al momento in cui veniva deciso l'importo dello stesso, non percepiva ancora emolumento pensionistico. Adesso la donna, alla quale era stato riconosciuto assegno divorzile pari ad € 1000,00.= mensili. percepisce una entrata di mobilità pari ad € 1600,00 circa e pertanto i suoi redditi sono diversi da quelli del momento della quantificazione dell'importo ma andrà in pensione solo nel 2024 e pertanto i suoi redditi non sono così elevati rispetto a quelli detenuti in sede di separazione. La Corte, infatti, ha collocato la data del pensionamento della ricorrente nel 2014 ("presente anno" all'epoca della sentenza) senza, tuttavia, darne alcuna giustificazione. Pertanto, la sentenza va cassata con rinvio affinchè il giudice provveda sul punto.

autore: Zadnik Francesca